Atti generali

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DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116

Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (16G00127) (GU Serie Generale n.149 del 28-6-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2016

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;
  Vista la legge 7 agosto  2015,  n.  124,  recante  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in  particolare,  l'articolo  17, comma 1, lettera s), recante delega al Governo per il riordino  della disciplina  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55,  55-bis, 55-ter,  55-quater,  55-quinquies,  55-sexies  come   successivamente modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative nella riunione del 4 febbraio 2016;
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 15 giugno 2016;
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica amministrazione;
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
                  Modifiche all'articolo 55-quater
            del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
 
  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  Costituisce
falsa attestazione della presenza  in  servizio  qualunque  modalita'
fraudolenta posta in essere, anche  avvalendosi  di  terzi,  per  far
risultare  il  dipendente   in   servizio   o   trarre   in   inganno
l'amministrazione presso la  quale  il  dipendente  presta  attivita'
lavorativa circa il rispetto  dell'orario  di  lavoro  dello  stesso.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato  con  la  propria
condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;
    b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di
cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della  presenza  in
servizio,  accertata  in  flagranza  ovvero  mediante  strumenti   di
sorveglianza o di  registrazione  degli  accessi  o  delle  presenze,
determina  l'immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio  del
dipendente, fatto  salvo  il  diritto  all'assegno  alimentare  nella
misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti,
senza  obbligo   di   preventiva   audizione   dell'interessato.   La
sospensione e' disposta dal responsabile della struttura  in  cui  il
dipendente  lavora  o,  ove  ne  venga  a   conoscenza   per   primo,
dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4,  con  provvedimento
motivato, in via immediata  e  comunque  entro  quarantotto  ore  dal
momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti  a  conoscenza.  La
violazione di tale termine non  determina  la  decadenza  dall'azione
disciplinare ne' l'inefficacia  della  sospensione  cautelare,  fatta
salva  l'eventuale  responsabilita'  del  dipendente  cui  essa   sia
imputabile.
  3-ter. Con il medesimo provvedimento di  sospensione  cautelare  di
cui al comma 3-bis si procede anche  alla  contestuale  contestazione
per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi
all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma  4.  Il  dipendente  e'
convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un  preavviso  di
almeno quindici giorni e  puo'  farsi  assistere  da  un  procuratore
ovvero  da  un  rappresentante  dell'associazione  sindacale  cui  il
lavoratore  aderisce   o   conferisce   mandato.   Fino   alla   data
dell'audizione, il dipendente  convocato  puo'  inviare  una  memoria
scritta o, in  caso  di  grave,  oggettivo  e  assoluto  impedimento,
formulare motivata istanza di  rinvio  del  termine  per  l'esercizio
della sua difesa per un periodo non superiore  a  cinque  giorni.  Il
differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto
solo una volta nel corso  del  procedimento.  L'Ufficio  conclude  il
procedimento entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte  del
dipendente, della  contestazione  dell'addebito.  La  violazione  dei
suddetti  termini,  fatta  salva  l'eventuale   responsabilita'   del
dipendente cui  essa  sia  imputabile,  non  determina  la  decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della  sanzione  irrogata,
purche' non  risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di
difesa  del  dipendente  e  non  sia  superato  il  termine  per   la
conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.
  3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia  al  pubblico
ministero e la segnalazione alla competente procura  regionale  della
Corte dei  conti  avvengono  entro  quindici  giorni  dall'avvio  del
procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei  conti,  quando
ne ricorrono  i  presupposti,  emette  invito  a  dedurre  per  danno
d'immagine entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura  di
licenziamento. L'azione di  responsabilita'  e'  esercitata,  con  le
modalita' e nei termini di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
gennaio 1994, n.  19,  entro  i  centoventi  giorni  successivi  alla
denuncia,  senza  possibilita'  di  proroga.  L'ammontare  del  danno
risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice  anche
in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di  informazione  e
comunque  l'eventuale  condanna  non  puo'  essere  inferiore  a  sei
mensilita' dell'ultimo stipendio  in  godimento,  oltre  interessi  e
spese di giustizia.
  3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per  i  dirigenti  che
abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti  privi  di
qualifica dirigenziale, per i responsabili  di  servizio  competenti,
l'omessa  attivazione  del  procedimento  disciplinare   e   l'omessa
adozione  del   provvedimento   di   sospensione   cautelare,   senza
giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con
il licenziamento e di esse e' data  notizia,  da  parte  dell'ufficio
competente   per   il   procedimento   disciplinare,    all'Autorita'
giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di  eventuali
reati.».

 

                      Avvertenza:
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:
              «Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
          l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano  l'equilibrio
          dei bilanci e la  sostenibilita'  del  debito  pubblico.  I
          pubblici uffici sono organizzati  secondo  disposizioni  di
          legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e  la
          imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento  degli
          uffici  sono  determinate  le  sfere  di   competenza,   le
          attribuzioni e le responsabilita' proprie  dei  funzionari.
          Agli impieghi nelle  Pubbliche  Amministrazioni  si  accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 comma 1, lettera
          s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche):
              «Art. 17 (Riordino della  disciplina  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche). - 1. I decreti
          legislativi per il riordino della disciplina in materia  di
          lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche  e
          connessi  profili  di  organizzazione  amministrativa  sono
          adottati, sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, nel rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
          cui all'art. 16:
                (Omissis).
                s)   introduzione   di   norme    in    materia    di
          responsabilita'  disciplinare   dei   pubblici   dipendenti
          finalizzate ad accelerare e rendere concreto  e  certo  nei
          tempi  di  espletamento  e   di   conclusione   l'esercizio
          dell'azione disciplinare;
                (Omissis).».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  55,  55-bis,
          55-ter, 55-quinquies e 55-sexies del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
              «Art.  55  (Responsabilita',  infrazioni  e   sanzioni,
          procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del  presente
          articolo e di quelli  seguenti,  fino  all'art.  55-octies,
          costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli  effetti
          degli articoli 1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile, e  si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro  di  cui
          all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle  amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
              2. Ferma la disciplina in  materia  di  responsabilita'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del  codice
          civile.  Salvo  quanto  previsto  dalle  disposizioni   del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede  di
          lavoro.
              3. La  contrattazione  collettiva  non  puo'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell'addebito   e   comunque   prima
          dell'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all'esito di tali procedure non puo' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
              4.  Fermo  quanto  previsto  nell'art.   21,   per   le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          art.  55-bis,   ma   le   determinazioni   conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma
          3.».
              «Art.  55-bis  (Forme  e   termini   del   procedimento
          disciplinare). - 1. Per le infrazioni di  minore  gravita',
          per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione   di   sanzioni
          superiori  al  rimprovero   verbale   ed   inferiori   alla
          sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
          per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,  se
          il responsabile della struttura ha qualifica  dirigenziale,
          si svolge secondo le disposizioni del comma  2.  Quando  il
          responsabile della struttura non ha qualifica  dirigenziale
          o comunque per le infrazioni  punibili  con  sanzioni  piu'
          gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
          disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.
          Alle infrazioni per le  quali  e'  previsto  il  rimprovero
          verbale si applica la disciplina  stabilita  dal  contratto
          collettivo.
              2. Il responsabile, con qualifica  dirigenziale,  della
          struttura in cui il dipendente lavora, anche  in  posizione
          di  comando  o  di  fuori  ruolo,  quando  ha  notizia   di
          comportamenti   punibili   con   taluna   delle    sanzioni
          disciplinari di  cui  al  comma  1,  primo  periodo,  senza
          indugio e comunque non  oltre  venti  giorni  contesta  per
          iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per
          il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza
          di   un   procuratore   ovvero   di    un    rappresentante
          dell'associazione sindacale cui il  lavoratore  aderisce  o
          conferisce  mandato,  con  un  preavviso  di  almeno  dieci
          giorni. Entro il termine fissato, il dipendente  convocato,
          se  non  intende  presentarsi,  puo'  inviare  una  memoria
          scritta o, in  caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento,
          formulare  motivata  istanza  di  rinvio  del  termine  per
          l'esercizio   della   sua   difesa.   Dopo   l'espletamento
          dell'eventuale   ulteriore   attivita'   istruttoria,    il
          responsabile della struttura conclude il procedimento,  con
          l'atto di archiviazione o di  irrogazione  della  sanzione,
          entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In
          caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
          difesa, per impedimento del dipendente, il termine  per  la
          conclusione  del  procedimento  e'  prorogato   in   misura
          corrispondente. Il differimento puo'  essere  disposto  per
          una sola volta nel corso del  procedimento.  La  violazione
          dei termini stabiliti  nel  presente  comma  comporta,  per
          l'amministrazione, la  decadenza  dall'azione  disciplinare
          ovvero, per il dipendente, dall'esercizio  del  diritto  di
          difesa.
              3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
          dirigenziale ovvero se la sanzione  da  applicare  e'  piu'
          grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette
          gli atti, entro cinque  giorni  dalla  notizia  del  fatto,
          all'ufficio individuato  ai  sensi  del  comma  4,  dandone
          contestuale comunicazione all'interessato.
              4.  Ciascuna  amministrazione,   secondo   il   proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti disciplinari ai sensi  del  comma  1,  secondo
          periodo.  Il  predetto  ufficio  contesta   l'addebito   al
          dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
          istruisce  e  conclude  il  procedimento   secondo   quanto
          previsto nel comma 2, ma, se la sanzione  da  applicare  e'
          piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo,  con
          applicazione di  termini  pari  al  doppio  di  quelli  ivi
          stabiliti  e  salva  l'eventuale   sospensione   ai   sensi
          dell'art.  55-ter.  Il   termine   per   la   contestazione
          dell'addebito decorre dalla data di  ricezione  degli  atti
          trasmessi ai sensi del comma  3  ovvero  dalla  data  nella
          quale   l'ufficio   ha   altrimenti    acquisito    notizia
          dell'infrazione, mentre la decorrenza del  termine  per  la
          conclusione del procedimento resta  comunque  fissata  alla
          data di prima acquisizione della  notizia  dell'infrazione,
          anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura
          in cui il dipendente lavora. La violazione dei  termini  di
          cui al presente comma comporta, per  l'amministrazione,  la
          decadenza   dall'azione   disciplinare   ovvero,   per   il
          dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
              5. Ogni comunicazione al  dipendente,  nell'ambito  del
          procedimento  disciplinare,  e'  effettuata  tramite  posta
          elettronica certificata, nel  caso  in  cui  il  dipendente
          dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna
          a mano. Per le comunicazioni successive alla  contestazione
          dell'addebito, il dipendente puo'  indicare,  altresi',  un
          numero di fax, di cui egli o il suo  procuratore  abbia  la
          disponibilita'.  In   alternativa   all'uso   della   posta
          elettronica  certificata  o  del  fax  ed  altresi'   della
          consegna a mano, le comunicazioni sono  effettuate  tramite
          raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente
          ha  diritto   di   accesso   agli   atti   istruttori   del
          procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini  diversi
          o  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  nel  presente
          articolo.
              6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della  struttura
          o  l'ufficio  per  i  procedimenti   disciplinari   possono
          acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o
          documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
          predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione
          del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
              7.   Il   lavoratore   dipendente   o   il   dirigente,
          appartenente   alla   stessa    amministrazione    pubblica
          dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a  conoscenza
          per ragioni  di  ufficio  o  di  servizio  di  informazioni
          rilevanti  per  un  procedimento  disciplinare  in   corso,
          rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la   collaborazione
          richiesta  dall'autorita'  disciplinare  procedente  ovvero
          rende  dichiarazioni  false  o   reticenti,   e'   soggetto
          all'applicazione,   da   parte   dell'amministrazione    di
          appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
          dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
          alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente,  fino
          ad un massimo di quindici giorni.
              8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
          titolo,   in   un'altra   amministrazione   pubblica,    il
          procedimento  disciplinare  e'  avviato  o  concluso  o  la
          sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali  casi  i
          termini  per  la  contestazione  dell'addebito  o  per   la
          conclusione del  procedimento,  se  ancora  pendenti,  sono
          interrotti  e  riprendono  a  decorrere   alla   data   del
          trasferimento.
              9.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  se  per
          l'infrazione  commessa  e'   prevista   la   sanzione   del
          licenziamento  o  se  comunque   e'   stata   disposta   la
          sospensione  cautelare  dal   servizio,   il   procedimento
          disciplinare ha egualmente corso  secondo  le  disposizioni
          del presente articolo e le determinazioni  conclusive  sono
          assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi  dalla
          cessazione del rapporto di lavoro.».
              «Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare  e
          procedimento penale). - 1.  Il  procedimento  disciplinare,
          che abbia ad  oggetto,  in  tutto  o  in  parte,  fatti  in
          relazione ai  quali  procede  l'autorita'  giudiziaria,  e'
          proseguito e concluso anche in  pendenza  del  procedimento
          penale. Per  le  infrazioni  di  minore  gravita',  di  cui
          all'art. 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa  la
          sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore
          gravita', di cui all'art. 55-bis, comma 1, secondo periodo,
          l'ufficio competente, nei casi di particolare  complessita'
          dell'accertamento del  fatto  addebitato  al  dipendente  e
          quando all'esito dell'istruttoria non dispone  di  elementi
          sufficienti a motivare l'irrogazione della  sanzione,  puo'
          sospendere il procedimento disciplinare fino al termine  di
          quello  penale,  salva  la  possibilita'  di  adottare   la
          sospensione o altri strumenti cautelari nei  confronti  del
          dipendente.
              2. Se il procedimento  disciplinare,  non  sospeso,  si
          conclude   con   l'irrogazione   di   una    sanzione    e,
          successivamente, il procedimento penale viene definito  con
          una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce  che
          il fatto  addebitato  al  dipendente  non  sussiste  o  non
          costituisce illecito penale o che  il  dipendente  medesimo
          non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad  istanza  di
          parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
          dall'irrevocabilita'  della  pronuncia  penale,  riapre  il
          procedimento disciplinare  per  modificarne  o  confermarne
          l'atto  conclusivo  in  relazione  all'esito  del  giudizio
          penale.
              3. Se il  procedimento  disciplinare  si  conclude  con
          l'archiviazione ed il  processo  penale  con  una  sentenza
          irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre  il
          procedimento disciplinare per  adeguare  le  determinazioni
          conclusive all'esito del giudizio penale.  Il  procedimento
          disciplinare  e'  riaperto,  altresi',  se  dalla  sentenza
          irrevocabile di condanna risulta che il fatto  addebitabile
          al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
          licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e  3  il  procedimento
          disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto  entro
          sessanta  giorni   dalla   comunicazione   della   sentenza
          all'amministrazione di appartenenza del  lavoratore  ovvero
          dalla  presentazione  dell'istanza  di  riapertura  ed   e'
          concluso entro centottanta giorni  dalla  ripresa  o  dalla
          riapertura. La ripresa o la riapertura  avvengono  mediante
          il  rinnovo  della  contestazione  dell'addebito  da  parte
          dell'autorita' disciplinare competente ed  il  procedimento
          prosegue secondo quanto previsto nell'art. 55-bis. Ai  fini
          delle determinazioni  conclusive,  l'autorita'  procedente,
          nel procedimento disciplinare ripreso o  riaperto,  applica
          le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1-bis, del codice
          di procedura penale.».
              «Art.    55-quinquies     (False     attestazioni     o
          certificazioni). - 1.  Fermo  quanto  previsto  dal  codice
          penale,  il   lavoratore   dipendente   di   una   pubblica
          amministrazione che attesta falsamente la propria  presenza
          in  servizio,  mediante  l'alterazione   dei   sistemi   di
          rilevamento  della   presenza   o   con   altre   modalita'
          fraudolente,  ovvero  giustifica  l'assenza  dal   servizio
          mediante  una  certificazione  medica  falsa  o  falsamente
          attestante  uno  stato  di  malattia  e'  punito   con   la
          reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro  400
          ad euro 1.600. La medesima pena si applica al  medico  e  a
          chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
              2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme  la
          responsabilita'  penale  e  disciplinare  e   le   relative
          sanzioni, e' obbligato a risarcire il  danno  patrimoniale,
          pari al compenso corrisposto a titolo di  retribuzione  nei
          periodi per i quali sia accertata la  mancata  prestazione,
          nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
              3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione
          della pena per il delitto di cui al comma 1  comporta,  per
          il  medico,  la  sanzione  disciplinare  della   radiazione
          dall'albo ed  altresi',  se  dipendente  di  una  struttura
          sanitaria pubblica  o  se  convenzionato  con  il  servizio
          sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
          decadenza   dalla   convenzione.   Le   medesime   sanzioni
          disciplinari  si  applicano  se  il  medico,  in  relazione
          all'assenza  dal  servizio,  rilascia  certificazioni   che
          attestano dati  clinici  non  direttamente  constatati  ne'
          oggettivamente documentati.».
              «Art.  55-sexies  (Responsabilita'   disciplinare   per
          condotte   pregiudizievoli    per    l'amministrazione    e
          limitazione   della   responsabilita'    per    l'esercizio
          dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della  pubblica
          amministrazione al risarcimento del danno  derivante  dalla
          violazione,  da  parte  del  lavoratore  dipendente,  degli
          obblighi concernenti la prestazione  lavorativa,  stabiliti
          da  norme  legislative  o  regolamentari,   dal   contratto
          collettivo  o  individuale,   da   atti   e   provvedimenti
          dell'amministrazione  di  appartenenza  o  dai  codici   di
          comportamento di cui all'art. 54,  comporta  l'applicazione
          nei suoi confronti, ove gia' non  ricorrano  i  presupposti
          per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della
          sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
          da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre  mesi,
          in proporzione all'entita' del risarcimento.
              2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il  lavoratore,
          quando  cagiona  grave  danno  al   normale   funzionamento
          dell'ufficio   di   appartenenza,   per   inefficienza    o
          incompetenza professionale  accertate  dall'amministrazione
          ai sensi  delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali
          concernenti   la   valutazione    del    personale    delle
          amministrazioni pubbliche, e' collocato in  disponibilita',
          all'esito del procedimento disciplinare  che  accerta  tale
          responsabilita', e  si  applicano  nei  suoi  confronti  le
          disposizioni di cui all'art. 33, comma 8,  e  all'art.  34,
          commi 1, 2, 3  e  4.  Il  provvedimento  che  definisce  il
          giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica
          per le  quali  puo'  avvenire  l'eventuale  ricollocamento.
          Durante   il   periodo   nel   quale   e'   collocato    in
          disponibilita', il lavoratore non ha diritto  di  percepire
          aumenti retributivi sopravvenuti.
              3. Il mancato  esercizio  o  la  decadenza  dell'azione
          disciplinare, dovuti  all'omissione  o  al  ritardo,  senza
          giustificato   motivo,   degli   atti   del    procedimento
          disciplinare    o    a    valutazioni    sull'insussistenza
          dell'illecito disciplinare irragionevoli  o  manifestamente
          infondate, in  relazione  a  condotte  aventi  oggettiva  e
          palese rilevanza disciplinare,  comporta,  per  i  soggetti
          responsabili aventi qualifica dirigenziale,  l'applicazione
          della sanzione disciplinare della sospensione dal  servizio
          con  privazione  della  retribuzione  in  proporzione  alla
          gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo
          di tre mesi in relazione alle infrazioni  sanzionabili  con
          il licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della
          retribuzione di risultato per  un  importo  pari  a  quello
          spettante per il doppio  del  periodo  della  durata  della
          sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica  dirigenziale
          si applica  la  predetta  sanzione  della  sospensione  dal
          servizio  con  privazione  della  retribuzione,   ove   non
          diversamente stabilito dal contratto collettivo.
              4.    La    responsabilita'    civile     eventualmente
          configurabile a carico del dirigente in relazione a profili
          di   illiceita'   nelle   determinazioni   concernenti   lo
          svolgimento del procedimento disciplinare e'  limitata,  in
          conformita' ai principi generali, ai casi di dolo  o  colpa
          grave.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
 
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  55-quater  del
          citato decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma
          la disciplina in tema di licenziamento per giusta  causa  o
          per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi  previste
          dal contratto collettivo, si applica comunque  la  sanzione
          disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
                a) falsa attestazione  della  presenza  in  servizio,
          mediante l'alterazione dei  sistemi  di  rilevamento  della
          presenza  o  con  altre   modalita'   fraudolente,   ovvero
          giustificazione  dell'assenza  dal  servizio  mediante  una
          certificazione medica falsa o che  attesta  falsamente  uno
          stato di malattia;
                b) assenza priva di  valida  giustificazione  per  un
          numero di giorni, anche non continuativi, superiore  a  tre
          nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni
          nel corso degli ultimi dieci anni  ovvero  mancata  ripresa
          del servizio, in caso di assenza ingiustificata,  entro  il
          termine fissato dall'amministrazione;
                c) ingiustificato rifiuto del trasferimento  disposto
          dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
                d) falsita' documentali o  dichiarative  commesse  ai
          fini o in  occasione  dell'instaurazione  del  rapporto  di
          lavoro ovvero di progressioni di carriera;
                e) reiterazione  nell'ambiente  di  lavoro  di  gravi
          condotte aggressive o moleste o minacciose o  ingiuriose  o
          comunque  lesive  dell'onore  e  della  dignita'  personale
          altrui;
                f) condanna  penale  definitiva,  in  relazione  alla
          quale e'  prevista  l'interdizione  perpetua  dai  pubblici
          uffici  ovvero  l'estinzione,  comunque   denominata,   del
          rapporto di lavoro.
              1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in
          servizio qualunque modalita' fraudolenta posta  in  essere,
          anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente
          in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la
          quale il dipendente presta attivita'  lavorativa  circa  il
          rispetto  dell'orario  di  lavoro   dello   stesso.   Della
          violazione  risponde  anche  chi  abbia  agevolato  con  la
          propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
              2. Il licenziamento in sede disciplinare  e'  disposto,
          altresi', nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad
          un arco temporale non inferiore al biennio,  per  la  quale
          l'amministrazione di appartenenza formula, ai  sensi  delle
          disposizioni  legislative  e  contrattuali  concernenti  la
          valutazione del personale delle amministrazioni  pubbliche,
          una valutazione di insufficiente  rendimento  e  questo  e'
          dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti
          la prestazione stessa, stabiliti  da  norme  legislative  o
          regolamentari, dal contratto collettivo o  individuale,  da
          atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o
          dai codici di comportamento di cui all'art. 54.
              3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a),  d),  e)  ed
          f), il licenziamento e' senza preavviso.
              3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa
          attestazione  della  presenza  in  servizio,  accertata  in
          flagranza ovvero mediante strumenti di  sorveglianza  o  di
          registrazione degli accessi  o  delle  presenze,  determina
          l'immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio   del
          dipendente, fatto salvo il diritto  all'assegno  alimentare
          nella  misura  stabilita  dalle  disposizioni  normative  e
          contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione
          dell'interessato.   La   sospensione   e'   disposta    dal
          responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o,
          ove ne venga a conoscenza per primo,  dall'ufficio  di  cui
          all'art. 55-bis, comma 4, con  provvedimento  motivato,  in
          via immediata e comunque entro quarantotto ore dal  momento
          in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza.  La
          violazione di  tale  termine  non  determina  la  decadenza
          dall'azione   disciplinare    ne'    l'inefficacia    della
          sospensione    cautelare,    fatta    salva     l'eventuale
          responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile.
              3-ter. Con il  medesimo  provvedimento  di  sospensione
          cautelare di cui al  comma  3-bis  si  procede  anche  alla
          contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla
          convocazione del  dipendente  dinanzi  all'Ufficio  di  cui
          all'art. 55-bis, comma 4. Il dipendente e'  convocato,  per
          il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno
          quindici giorni e puo' farsi assistere  da  un  procuratore
          ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
          il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data
          dell'audizione, il dipendente convocato  puo'  inviare  una
          memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo  e  assoluto
          impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio  del
          termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non
          superiore a cinque giorni. Il differimento  del  termine  a
          difesa del dipendente puo' essere disposto solo  una  volta
          nel  corso  del   procedimento.   L'Ufficio   conclude   il
          procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da  parte
          del  dipendente,  della  contestazione  dell'addebito.   La
          violazione dei suddetti termini,  fatta  salva  l'eventuale
          responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non
          determina  la  decadenza  dall'azione   disciplinare,   ne'
          l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non  risulti
          irrimediabilmente compromesso  il  diritto  di  difesa  del
          dipendente e non sia superato il termine per la conclusione
          del procedimento di cui all'art. 55-bis, comma 4.
              3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis,  la  denuncia
          al pubblico ministero e  la  segnalazione  alla  competente
          procura regionale della Corte  dei  conti  avvengono  entro
          quindici giorni dall'avvio del  procedimento  disciplinare.
          La Procura della Corte dei conti,  quando  ne  ricorrono  i
          presupposti, emette invito a dedurre per  danno  d'immagine
          entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura   di
          licenziamento. L'azione di responsabilita'  e'  esercitata,
          con le modalita' e  nei  termini  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro  i
          centoventi   giorni   successivi   alla   denuncia,   senza
          possibilita' di proroga. L'ammontare del danno  risarcibile
          e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in
          relazione  alla  rilevanza  del  fatto  per  i   mezzi   di
          informazione  e  comunque  l'eventuale  condanna  non  puo'
          essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio  in
          godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
              3-quinquies. Nei casi di cui  al  comma  3-bis,  per  i
          dirigenti  che  abbiano  acquisito  conoscenza  del  fatto,
          ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale,  per  i
          responsabili di servizio competenti,  l'omessa  attivazione
          del  procedimento  disciplinare  e  l'omessa  adozione  del
          provvedimento di sospensione cautelare, senza  giustificato
          motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il
          licenziamento  e  di  esse  e'  data  notizia,   da   parte
          dell'ufficio competente per il  procedimento  disciplinare,
          all'Autorita' giudiziaria ai fini  dell'accertamento  della
          sussistenza di eventuali reati.».



 Art. 2
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
            




  Art. 3
 
 
                      Disposizione transitoria
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti
disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 20 giugno 2016